Descrizione
COMUNE DI CASTELCUCCO
Provincia di Treviso
lì, 28-10-20
ORDINANZA SINDACALE n. 6 del 28-10-2025
Registro Generale n. 28
OGGETTO: Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico dal 01 ottobre 2025 al
30 aprile 2026
IL SINDACO
PREMESSO che:
– durante la stagione invernale nella Pianura Padana le condizioni orografiche e meteoclimatiche
favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento
diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili rappresentando una delle principali
problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute;
– il D.Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria
ambiente e per un'aria più pulita in Europa” fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai
fini della tutela della salute umana e dell’ambiente. In particolare, prevede un valore limite
giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 μg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco
dell'anno civile e prescrive inoltre l’attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
– con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018,
lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell’aria
ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in
determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile
il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e
continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è
tuttora in corso;
– i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale
evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente
al superamento del valore limite giornaliero;
– la combustione delle biomasse ha un’evidente responsabilità nella formazione del
benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti
cancerogeni sull’organismo umano;
PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:
– la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 (in vigore dal 01 gennaio
2021), con la quale è determinata la nuova zonizzazione della qualità dell’aria e il Comune di
CASTELCUCCO risulta inserito nella zona “IT0524 zona Pedemontana” e ha una popolazione
inferiore ai 10000 abitanti;
– la Deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 che ha aggiornato il “Piano
Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra
l’altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le
misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con
particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al
biossido di azoto NO2;
– con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, il “Nuovo Accordo di programma per
l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità
dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e
Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in
concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera, nel
quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle
emissioni di PM10: traffico, combustioni all’aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L’Accordo
prevede inoltre l’attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di
allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta
2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei
dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno
favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
– con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16/10/2018, di demandare ai Comuni l’attuazione
delle misure per il miglioramento della qualità dell’aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della
Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ, previsione confermata dal nuovo PRTRA;
– con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il “Pacchetto misure straordinarie per la
qualità dell’aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia
europea. Approvazione” che prevede, tra l’altro, una nuova modalità di redazione da parte di
ARPAV del bollettino PM10 tenuti conto della previsione meteorologica e della modellistica di
condizioni atmosferiche critiche nonché del bollettino nitrati;
– con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della
corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;
RILEVATO che:
- deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le
zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n.
813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche. In particolare, devono essere osservate le
prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici,
dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di
allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e
consultabile anche tramite app per dispositivi mobili”;
VISTI:
– la L.R. Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. “Norme per la tutela dell'ambiente”;
– il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
– la L. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
– il DPR n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a
norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n.192”;
– l’articolo n.182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” in cui è
prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale
vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 all'aperto in
tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in
tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e
per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili
(PM10)”;
– la Deliberazione di Giunta regionale n. 122, del 27/02/2015, “Indicazioni inerenti la
combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
– il DM n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle
competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse
combustibili solide”;
– gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
– la L.R. Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
ORDINA
A decorrere dall’1/10/2025 sino al 30/04/2026, dal lunedì alla domenica nell’intero territorio
comunale
con livello “Nessuna allerta” – verde:
– che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:
i 19°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le
sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la
sigla E.8.
Sono comunque esclusi dall’applicazione gli edifici sedi delle rappresentanze diplomatiche e di
organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali; edifici adibiti a scuole
materne e asili nido; edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; edifici adibiti ad attività
industriali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione. Sono fatte
salve le eccezioni di legge;
– il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di
calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di
prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal
Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei
pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8
nel DPR 412/93);
– il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f)
del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del
materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità
di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
– il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, eccetto quelli classificati F1 sempre
consentiti, a scopo intrattenimento;
[Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali legati a consolidate tradizioni pluriennali, nel
numero massimo di due eventi complessivi nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 aprile promossi o autorizzati dall’ente
comunale nell’ambito di festeggiamenti tradizionali]
con livello di “Allerta 1” – arancio e livello di “Allerta 2” – rosso:
– che le temperature medie, misurate ai sensi del DPR 74/2013, non devono superare:
i 18°C (con tolleranza di +2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con le
sigle: E1, E2, E4, E5, E6, E7;
– il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di
calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di
prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal
Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei
pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8
nel DPR 412/93);
– il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f)
del D.Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del
materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità
di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
– il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio (eccetto quelli classificati F1), scopo
intrattenimento;
INFORMA
– che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:
Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti
almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 μg/m3
.
Livello allerta 2 (rossa): quando nell'area di valutazione (centralina di riferimento) vengono
misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di
PM10 di 50 μg/m3
.
Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta
superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite
giornaliero di PM10 di 50 μg/m3
.
I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link:
https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10
– che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso i consueti canali di
comunicazione, a seguito di segnalazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di
adeguarsi alle misure del presente atto.
– che, con la sottoscrizione dell’Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni
inerenti:
• il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa di potenza ≤35 kW se con classe
emissiva inferiore alle “4 stelle” e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 25 mg/Nm3
e di
generatori a biomassa legnosa di potenza >35 kW se con classe emissiva inferiore alle “4 stelle”
e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm3
e COT non superiore a 35 mg/Nm3
;
• il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di
pellet che, oltre a non rispettare l’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte
V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO
17225-2.
Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione e il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di
centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.
Salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è
punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1
bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a
quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l’efficacia.
Ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
Ing. Paolo Giuseppe Palaro.
SINDACO
(Mares Paolo)
F.TO Mares Paolo