Descrizione
Il Sindaco
rende noto
in occasione delle prossime consultazioni regionali, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. 3.1.2006 n. 1, convertito con modificazioni, dalla L. 27.01.2006 n. 22, come modificato dalla L. 7.3.2009 n. 26. in materia di ammissione al voto domiciliare di “elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione”.
Ai sensi della normativa sopra citata possono essere ammessi al voto domiciliare gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5.2.1992 n. 104 (e cioè dal trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).
L’elettore interessato dovrà far pervenire al sindaco un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, fra 14 ottobre e il 03 novembre 2025.
lì, 14.10.2025
IL SINDACO
f.to Paolo Mares